Domande e risposte con l’Avv. Salvatore Nocera

 

 

Novità! – Valutazione in decimi

 

Domanda: Sono alle prese, insieme alle colleghe di classe, con la stesura del PEI di un alunno di scuola primaria con grave ritardo cognitivo, che frequenta l'ultimo anno di scuola primaria. Ci stiamo chiedendo: come faremo per L. la valutazione quadrimestrale, dal momento che per gli altri alunni sarà espressa in decimi? Gli obiettivi formativi individuati non sono riconducibili ai programmi ministeriali, pertanto, sono riferiti alle aree dell'autonomia, della comunicazione, della socializzazione. Le chiedo, allora: è possibile stilare periodicamente un quadro riassuntivo delle conoscenze acquisite, senza valutare per discipline e in decimi?  

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: La valutazione in decimi dovrebbe riguardare gli obiettivi che ci si è posti nello stilare il PEI. E' da tener presente che per  la valutazione nella scuola primaria obbligatoria vale l'art 16 comma 2 l.n. 104/92 che prevede la formulazione di un PEI, che può prevedere anche la riduzione dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri , che va impostato sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno e serve a misurare se vi siano stati progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti.

 

 

Novità! – Chi sottoscrive il PEI?

 

Domanda: Vorrei avere un'informazione in merito ai PEI. Da quando faccio l'insegnante di sostegno ho dovuto stendere dei PEI nei quali, alla pagina finale, c'era l'elenco dei membri del Consiglio di Classe e dello psicologo per l'approvazione. Lo scorso anno una psicologa ha detto ad un collega che non c'è una legge per la quale loro debbano apportare la loro firma al documento, che ne condividano o meno il contenuto. Il PEI riguarderebbe solo il Consiglio di Classe. Vorrei sapere se in base alla normativa questa notizia è corretta.

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: L'art 12 comma 5 L.n. 104/92 stabilisce che alla formulazione del PEI concorrano obbligatoriamente i docenti, gli operatori sociosanitari e la famiglia. Il PEI non è il progetto didattico, che viene effettivamente redatto dai soli docenti; il PEI individua gli obiettivi che tutti intendono perseguire sotto il profilo didattico, sociale e riabilitativo. Una volta concordati gli obiettivi e sottoscritto da tutti il PEI, ciascun gruppo formula il suo progetto, quello sociale, quello riabilitativo , quello didattico.

 

 

Novità! – Attestato o diploma

 

Domanda: Sono una psicologa dirigente di una U.O. semplice di Integrazione scolastica. Trovo interessante doversi occupare del problema dell'integrazione nelle superiori, dove il maggior dibattito che sosteniamo è se dare l'attestato o un diploma anche quando potrebbero affrontare una programmazione curriculare e non necessariamente differenziata. Mi piacerebbe sapere se l’attuale legislazione è ancora più restrittiva in materia.

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: Dal 2001 con l'ordinanza ministeriale  n. 90/01 all'art 15 si è data piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 circa il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori.

Pertanto si è stabilito, con la norma citata, che il consiglio di classe delibera preliminarmente se adottare un PEI semplificato o un PEI differenziato. Si è pure previsto che, pur dopo l'adozione di un PEI differenziato, il consiglio di classe può deliberare il passaggio a un PEI semplificato se ritiene che l'alunno sia in grado di svolgerlo. Se invece la richiesta di cambiamento proviene dalla famiglia contro la volontà  del consiglio di classe, allora occorre avvertire la famiglia che l'alunno, ai soli fini della  valutazione,  verrà considerato non disabile e prenderà i voti che merita come tutti i compagni.

Ovviamente non possono essere mischiati i due tipi di PEI, perchè conducono a risultati legali opposti, diploma o attestato.

 

 

Ore di permesso

 

Domanda: Un docente di scuola secondaria di secondo grado con cattedra di 18 ore frontali, beneficiario lui stesso della legge 104/90 art. 3 comma 3, a quante ore di permesso ha diritto mensilmente?

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: L'ultimo contratto collettivo nazionale della scuola del 2007 prevede solo i permessi giornalieri e non più anche quelli in ore. Purtroppo può essere una discriminazione rispetto ad altri lavoratori; ma, in questo campo, i CCNL sono la fonte normativa principale.

 

 

Trattenere un’alunna autistica il più possibile a scuola: contrapposizioni tra Consiglio di classe e famiglia

 

Domanda: Insegno in una scuola secondaria di secondo grado. Non riesco a rintracciare la normativa che mi  possa aiutare nella problematica che stiamo affrontando a scuola. In  particolare si tratta di un’alunna già maggiorenne, iscritta al terzo anno, e affetta da  autismo. L’alunna non parla, non comunica e necessita di assistenza continua. Il PEI differenziato si basa principalmente sull’integrazione dell’alunna nel gruppo classe. La madre. nel GLH Operativo che si è appena  svolto, chiede al Consiglio di classe di non promuovere la figlia al fine di  trattenerla nella scuola per il maggior tempo possibile. Come dobbiamo  comportarci? Quale motivazione, se non il “parcheggio”, si può dare a una  ripetenza se si toglie l’alunna dal gruppo classe? La madre ha chiesto di fornirle tutti i riferimenti  normativi e, in particolare, quelli che non consentirebbero una eventuale ripetenza.

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: E' bene tener presente che l'integrazione è una cosa seria e la valutazione degli alunni è esclusivamente rimessa al Consiglio di classe. Pertanto, se ritenete che l'alunna abbia raggiunto gli obiettivi del PEI differenziato, dovete ammetterla alla frequenza della quarta classe e così l'anno prossimo e, alla fine del quinto anno, farà l'esame sul PEI che ha svolto e riceverà l'attestato. Ciò dice l'OMN 90/01 all'art 15. La madre potrà, in questi due anni essere aiutata a trovare un corso di formazione professionale, anche di primo livello, per l'autonomia della figlia o una cooperativa sociale per un eventuale inserimento.

 

 

Alunni con più di 18 anni nella scuola secondaria di secondo grado

 

Domanda: In una classe quinta di un Istituto Comprensivo della mia provincia è inserito un alunno nato nel 1993; la scelta era stata fatta dalla commissione intercultura in quanto il bambino è arrivato in Italia circa due anni fa provenendo da un Paese dell’Est europeo con una diagnosi di disabilità cognitiva grave, nonché ipovedente e con un percorso scolastico non ben definito (infatti risultava che  avesse frequentato solamente il primo anno della scuola primaria nel suo Paese d’origine). Ora il problema che vorrei esporle  è questo: l’alunno, il prossimo anno dovrebbe essere inserito al primo anno della scuola secondaria di primo grado (ma avrebbe compiuto i 16 anni). Al  temine del terzo anno avrebbe compiuto 19 anni. E’ possibile che possa  continuare e fare il percorso di studi completo fino alla scuola secondaria di secondo grado?

Inoltre, ci è giunta la notizia da  parte di un’assistente sociale che, però, compiuti i 16 anni, se non venisse iscritto alla scuola secondaria di secondo grado perderebbe la figura dell’educatore. Le risulta?

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 226/01 gli alunni che superano i diciotto anni non possono più frequentare i corsi di scuola secondaria di primo grado del mattino, per eccessiva differenza di età, ma solo quelli per lavoratori, nei quali hanno tutti i diritti in forza della Circolare ministeriale n. 455/97.

E' da precisare che per gli alunni con disabilità, l'obbligo scolastico si adempie a diciotto anni ai sensi dell'art 14, comma 1, lettera  "c"  della L. 104/92.

Ovviamente se l'alunno con disabilità, prima del compimento dei 18 anni  non consegue il diploma di licenza media ma consegue un attestato di frequenza della scuola secondaria di primo grado, può iscriversi validamente alla scuola superore ai soli fini di conseguire alla fine l'attestato di frequenza, ma non il diploma, in base all'art 11 comma 12 dell'Ordinanza ministeriale n. 90/01. Se riesce a conseguire il diploma anche dopo i 18 anni, può iscriversi alla scuola superiore quando vuole con tutti i diritti, sostegno, ecc.

 

 

PEI differenziato e esame di stato

 

Domanda: Sono una insegnante di sostegno di un allievo ipovedente con lievi compromissioni delle capacità intellettive e delle capacità motorie. L’alunno viene valutato in base a un PEI differenziato e  frequenta la classe quinta di un Liceo scientifico-tecnologico.

Lo seguo per 18 ore settimanali ed è stato anche nominato un operatore per altre 10 ore settimanali. L’alunno è valutato esclusivamente su 4 materie (8 ore di  lezione) e per 10 ore settimanali svolge (insieme a me) un tirocinio formativo presso un’azienda esterna alla scuola.

Mi chiedo se è obbligatorio fargli svolgere l’esame di stato, oppure è sufficiente che il Consiglio di classe, con l’approvazione del PEI differenziato, decida di non fargli fare l’esame.

 

Risposta dell’Avv. Salvatore Nocera: E' opportuno che  l'alunno svolga gli esami, poiché solo la commissione può rilasciare l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, documento che può essere utilizzato a fini lavorativi.