Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo
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sforzi viene vanificata dalla quota di coloro che non terminano il percorso
formativo e che si accostano alle opportunità di impiego con competenze
scarse, inferiori alla media e forti rischi di emarginazione sociale. Ciò desta
preoccupazione sia nell’individuo che si perde, sia nel sistema che disperde
l’investimento, con una ricaduta negativa sul benessere complessivo dei citta-
dini, tanto quelli direttamente interessati (classi di età in formazione, relative
famiglie, ecc.), quanto quelli che vivono nel
milieu
sociale di riferimento.
Non ha senso allora considerare «fisiologica» una data quota di dispersi,
con ciò ammettendo l’esistenza di meccanismi discriminanti insuperabili,
ma occorre dedicare ogni sforzo alla rimozione delle cause primarie e se-
condarie, dirette e indirette, presenti e remote, della dispersione. Va da sé
che una corretta linea di politica educativa, al servizio del cittadino, debba
contemporaneamente proporsi di:
• aumentare il livello di equità nell’erogazione delle risorse per l’intervento
educativo;
• contrastare le tendenze dispersive spontanee;
• prendere in carico i fattori di rischio che portano alla dispersione, attraverso
la cognizione e misurazione delle cause, l’interrogazione dei soggetti-
protagonisti dei percorsi dispersivi e il monitoraggio delle situazioni
prossime alle soglie minime.
Un programma decisamente impegnativo, che poggia su una conso-
lidata legittimazione sociale, politica e giuridica dell’istruzione come
bene
pubblico.
Realizzare uguaglianza ed equità attraverso l’istruzione, infatti, ha
sempre fatto parte dell’impegno dello Stato verso i cittadini, a partire dalle
Costituzioni degli Stati europei nati dopo la Rivoluzione francese (XVIII e
XIX secolo). In questi documenti, pur non prevedendosi un dovere statale
di impartire un dato livello di istruzione, viene asserito che l’istruzione è
uno degli strumenti necessari all’attuazione dell’uguaglianza tra gli uomini.
Alla base di tale asserzione vi è una doppia giustificazione: la
giustizia
e
l’
interesse
comune.
Con le Costituzioni del secondo dopoguerra, poi, il diritto all’istru-
zione diviene esplicitamente collegato anche alla protezione della
dignità
dell’individuo-persona.
Alla luce della
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo
(1948), gli ordinamenti statali moderni non solo prevedono