Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo
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soglia espressa con la nozione di «diritto-dovere» da assolvere sia nell’istru-
zione sia nella formazione professionale (si veda la
Presentazione
) e non più
di «obbligo scolastico».
È con l’art. 622 della legge 296/2006,
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
che
la soglia minima di istruzione intesa quale obbligo è portata a dieci anni
complessivi di studio, da trascorrere sia nell’istruzione sia nella formazione
professionale, e il divieto per i minori di svolgere attività lavorative è stabilito
fino a 16 anni di età. Per ottemperare a tale obbligo, inoltre, gli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono richiedere di svolgere
l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, o parte di essa, attraverso l’alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione sco-
lastica o formativa, o in attività di apprendistato.
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La Repubblica Italiana ottempera così alle disposizioni approvate
dalla Conferenza generale delle Nazioni Unite (ONU) con la
Conven-
zione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(1989), ratificata in Italia
con la legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare, secondo il Comitato
interministeriale per i diritti umani (2009), con le attuali disposizioni
normative relativamente all’obbligo di istruzione si espleta il
diritto del
fanciullo all’educazione,
stabilito dall’art. 28, comma 1, della Convenzione
ONU:
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in parti-
colare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo,
e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta
di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno inmodo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale
siano aperti e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
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Ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.